Terzo Settore 2026: chiarimenti ADE con la Circolare n 1
Le Entrate pubblicano la Circolare n 1/2026 con le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts).
Il testo, firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.
Come evidenzia la stessa circolare, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
In seguito, sulla base di quanto previsto dalla stessa legge delega3, il Governo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse, ha adottato, fra l’altro, disposizioni integrative e correttive del codice del Terzo Settore con il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018.
Interventi correttivi e di interpretazione autentica, nonché ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di Terzo settore, sono stati previsti anche da successive disposizioni normative che, laddove di interesse ai fini dei chiarimenti che si forniscono, saranno richiamate nei paragrafi seguenti.
Nell’ambito della circolare (v. paragrafo 2) le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate con specifico riferimento:
- alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.2);
- alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.3);
- ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato (v. paragrafi 3.1 e 3.2).
L’esame di detti aspetti è preceduto, per esigenze sistematiche e di inquadramento delle previsioni fiscali sopra richiamate, da una sintetica esposizione della struttura del CTS (v. paragrafo 1), con particolare riferimento:
- agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore (paragrafo 1.1);
- alle finalità non lucrative (paragrafo 1.2);
- al Registro unico nazionale del Terzo settore (paragrafo 1.3);
- all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS (paragrafo 1.4);
- alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS (paragrafo 1.5);
- alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio (paragrafo 1.6).
Vediamo una sintesi di alcuni dei chiarimenti in essa contenuti
Terzo settore 2026: modalità d’iscrizione al Runts
Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe.
Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati.
Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Terzo settore 2026: test di non commercialità
Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires.
Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi.
È comunque previsto un margine di tolleranza: l'attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d'imposta consecutivi.
Sul punto, il documento, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull'insieme delle attività svolte.
Nuovi regimi forfettari con soglia a 85.000 euro
La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata.
In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).
Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85mila euro.
Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.
l regime fiscale applicabile all’impresa sociale
Il modello di impresa sociale disciplinato dal Cis, (Codice Impresa Sociale, Dlgs n. 112/2017) viene affrontato dalla Circolare n 1.
Alla impresa sociale, si applicano le disposizioni del Cts Dlgs n. 117/2017) e le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni del Libro V, in quanto compatibili.
Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative, ecc.) che svolgono in via principale e in modo stabile attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L’attività di interesse generale deve rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi.
Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.
A differenza degli enti del Terzo settore (Ets) le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali possono distribuire utili in forma limitata (rimborso al socio del capitale effettivamente versato).
Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini Ires.
Tutti i proventi concorrono a formare il reddito imponibile, secondo i principi del reddito d’impresa.
Ai fini Iva, le imprese sociali hanno l’obbligo di adottare il regime ordinario di contabilità.
Le imprese sociali possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali attraverso l’operatività di alcune deduzioni e l’irrilevanza delle variazioni fiscali nette in aumento.
Non si considerano imponibili gli utili/avanzi destinati a riserve indivisibili per lo svolgimento delle attività statutarie o utilizzati per coprire perdite (purché le riserve siano poi reintegrate).
La deduzione è proporzionale alla quota di utili o avanzi non tassati.
Non sono inoltre deducibili, fino al 3% degli utili netti e previa autorizzazione della Commissione europea, le somme destinate al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
Infine, le imprese sociali sono escluse da alcuni regimi punitivi (disciplina delle società di comodo e applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).
Le agevolazioni previste dal Cis mirano a evitare la doppia imposizione sugli importi che l’impresa sociale destina al patrimonio o alle attività istituzionali, neutralizzando l’effetto “imposta su imposta”.
La neutralizzazione fiscale non opera nei seguenti casi:
- sulla quota Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale
- sulla costituzione di riserve divisibili
- aumento gratuito del capitale sociale.