Spese legali del commercialista: quando sono deducibili

Autore: redazione
26 Ottobre 2026

Le somme versate da un commercialista per definire una controversia relativa alla responsabilità come sindaco di società sono deducibili dal reddito professionale, purché inerenti all’attività esercitata e non riconducibili alla commissione di un reato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3285 del 10 febbraio 2025, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermando la deducibilità dei costi sostenuti dal contribuente.

Il caso: la deduzione delle spese sostenute dal commercialista

La controversia trae origine da un accertamento fiscale relativo al periodo d’imposta 2004, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto alcuni costi dedotti da un dottore commercialista.

Il professionista aveva contabilizzato, tra gli oneri deducibili, le somme corrisposte a titolo di transazione e i costi sostenuti per le spese del procedimento. Tali importi erano collegati a un accordo transattivo sottoscritto il 24 giugno 2004 con la curatela fallimentare di una società, a definizione di un’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità delle spese ai fini Irpef e Irap, ritenendole non inerenti all’attività professionale.

Il contribuente aveva impugnato l’accertamento, ottenendo una decisione favorevole sia in primo grado sia davanti alla Commissione tributaria regionale del Molise.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la sentenza impugnata aveva erroneamente riconosciuto la deducibilità degli oneri sostenuti dal contribuente.

In particolare, l’Agenzia contestava il collegamento tra i costi e l’attività professionale, evidenziando che le somme derivavano da una condotta illecita sul piano civilistico, nell’ambito di un’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare.

La questione sottoposta alla Cassazione riguardava, dunque, la possibilità di considerare inerenti al reddito professionale le somme corrisposte per definire una controversia derivante dall’esercizio dell’incarico di sindaco di società.

La motivazione della decisione della Corte

La Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo il collegamento tra l’incarico di sindaco e l’attività esercitata dal commercialista.

Nella motivazione, la Corte afferma testualmente: Lo svolgimento dell'attività di sindaco di una società di capitali rientra tra quelle che un dottore commercialista può espletare, con la conseguenza che gli oneri sostenuti a causa e in occasione dello svolgimento di essa sono inerenti e, dunque, deducibili, a meno che non siano ricollegati alla commissione di un reato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 14 della legge n. 537 del 1993.

La Corte richiama inoltre il principio di inerenza previsto dall’articolo 109 del TUIR, evidenziando che le somme dovute a titolo di responsabilità civile, anche quando derivino da un fatto illecito civile commesso nell'esercizio di un'impresa o di una professione, non sono automaticamente indeducibili.

A sostegno della decisione viene richiamata anche la precedente ordinanza della Cassazione n. 31930 del 5 novembre 2021.

Nel caso esaminato, i giudici precisano che non si trattava della commissione di un reato e che gli oneri contestati erano inerenti all’esercizio della professione del contribuente.

Spese deducibili: la decisione della Cassazione

Con l’ordinanza n. 3285/2025, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole al professionista.

L’aspetto centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra il costo sostenuto e l’attività professionale esercitata. La circostanza che una spesa derivi da una controversia per responsabilità civile non ne esclude, di per sé, la deducibilità fiscale.

La decisione riguarda specificamente le somme transattive e i costi del procedimento sostenuti dal commercialista nell’ambito della controversia relativa all'incarico di sindaco societario.

La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre accessori e 200 euro per spese vive.