Rivalutazione terreni e partecipazioni: confermata la proroga per il 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01.03.2022 il decreto legge del 1° marzo 2022 n. 17 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, noto come Decreto Energia.
Il Decreto all'art 29 conferma la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.
La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva cessione da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di una perizia di stima.
Di fatto si consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art 67 co. 1 lett. c) – c-bis) del TUIR.
Con la pubblicazione in GU del DL si conferma alla data del 1° gennaio 2022, la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).
La proroga, prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 14% rispetto a quella dell’11% che era in vigore per la precedente riapertura dei termini dell’agevolazione.
Sarebbe prevista l’applicazione dell’imposta pari:
- al 14% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate);
- al 14% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili);
Si sottolinea che l'aliquota del 14% si applica sull'intero valore di perizia e la rivalutazione produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero con il versamento della prima rata (per i pagamenti rateali).
Il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo è previsto a partire dal 15 giugno 2022.
ATTENZIONE: Il Decreto Energia in sede di conversione conferma la possibilità di rivalutazione delle partecipazioni e terreni, e proroga il termine dal 15 giugno al 15 novembre. Per un approfondimenti ti consigliamo di leggere: Riapertura termini di rivalutazione delle partecipazioni