Rappresentanti fiscali: al via il servizio Ade online per la verifica

Autore: redazione
26 Febbraio 2026

L’Agenzia delle entrate ha annunciato il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti, anche stabiliti in Paesi extra-Ue, per adempiere gli adempimenti Iva relativi a operazioni rilevanti ai fini di tale imposta nel territorio italiano, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 13/2024 (articolo 4, comma 1 lettera a)).

Ricordiamo che a tal fine le entrate avevano pubblicato il Provvedimento n 186368 del 17.04.2025 con le regole per i rappresentanti fiscali.

Riepolghiamo tutte le regole.

Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE

In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati. 

Con il Provvedimento su indicato si dà attuazione alle disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.

La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati. 

Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024.  

Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.

Rappresentante fiscale: i requisiti

Secondo il provvedimento del 17 aprile 2025 gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:

  • non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
  • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
  • non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).

La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

Rappresentante fiscale: la garanzia

I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

  • a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
  • b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
  • c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
  • d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
  • e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.

La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

Rappresentanti fiscali: tutte le regole in sintesi. La verifica dei requisiti dal sito ADE

In sintesi, il Dlgs n. 13/2024, integrando l’articolo 17 del decreto Iva, ha disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

Inoltre, il decreto Mef del 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata  mentre i provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente, per la prestazione della garanzia e per l’attestazione dei requisiti soggettivi

Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da:

  • atto pubblico, 
  • scrittura privata registrata
  • o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita Iva ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con: 

  • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
  • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.

La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

Il ruolo di rappresentante fiscale necessita il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto Mef n. 164/1999, e presentare la garanzia prevista dall’articolo 17 modificato del decreto Iva, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.

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