Plastica riciclata a contatto con gli alimenti: nuove sanzioni e controlli dal 14 novembre

Autore: redazione
4 Novembre 2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 199/2026, che adegua la normativa italiana al regolamento UE 2022/1616 sui materiali e oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti. 

Le novità riguardano il sistema sanzionatorio, l’istituzione di una banca dati nazionale degli stabilimenti e le tariffe per i controlli ufficiali.

Dal 14 novembre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2026.

Il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Le principali novità del decreto riguardano:

  • l'istituzione di una banca dati nazionale degli stabilimenti che operano nel settore dei materiali e oggetti destinati al contatto alimentare (MOCA) e del riciclaggio;
  • la revisione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni europee sulla plastica riciclata destinata al contatto alimentare;
  • l'aggiornamento della disciplina delle tariffe per i controlli ufficiali;
  • la modifica dei decreti legislativi n. 29/2017 e n. 32/2021.

Le disposizioni sono articolate in cinque articoli, oltre all'allegato relativo alle attività degli stabilimenti assoggettate a tariffe forfettarie annue.

Quali materiali sono interessati dal decreto legislativo 199/2026?

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento.

Il decreto riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, disciplinati dal regolamento (UE) 2022/1616, che ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 282/2008.

L'intervento nazionale riguarda in particolare la ridefinizione del sistema sanzionatorio, la determinazione delle tariffe per i controlli ufficiali sui MOCA e l'istituzione di una banca dati nazionale.

Per le definizioni applicabili, l'articolo 1 rinvia al regolamento (UE) 2022/1616, al regolamento (CE) n. 1935/2004 e al decreto legislativo n. 29/2017.

Le autorità sanitarie competenti sono quelle individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27/2021.

Come funzionerà la nuova banca dati nazionale dei MOCA?

Una delle principali novità è prevista dall'articolo 2, che istituisce presso la Direzione generale del Ministero della Salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti una banca dati nazionale denominata «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio».

La banca dati dovrà essere coerente con i sistemi informatici dell'Unione europea e conterrà:

  • le comunicazioni previste dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 29/2017;
  • le comunicazioni e notifiche previste dagli articoli 9, 10 e 25 del regolamento (UE) 2022/1616;
  • gli esiti dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti;
  • la categorizzazione del rischio degli stabilimenti controllati.

L'alimentazione e l'aggiornamento della banca dati spettano, secondo le rispettive competenze, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie locali.

L'accesso è previsto per il Ministero della Salute e per le autorità territoriali competenti.

Il decreto consente inoltre l'accesso in consultazione al Comando Carabinieri per la tutela della salute, per le finalità indicate dalla disposizione.

Quando sarà operativa la banca dati nazionale?

Il decreto non stabilisce una data immediata di avvio del sistema. L'articolo 2, comma 4, prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, quindi entro il 14 novembre 2027, un decreto del Ministro della Salute definisca le modalità di realizzazione e funzionamento della banca dati, nonché le regole per l'alimentazione, l'aggiornamento, lo scambio e l'interoperabilità delle informazioni.

Dall'anno successivo all'avvio della banca dati, il Ministero dovrà trasmettere annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato di attuazione del decreto, contenente i dati sui controlli effettuati sugli impianti di riciclaggio e sulle non conformità riscontrate.

Quali sono le nuove sanzioni per la plastica riciclata a contatto con gli alimenti

L'articolo 3 costituisce uno degli interventi centrali del decreto. La disposizione modifica il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, aggiornandone il quadro normativo e sostituendo integralmente l'articolo 9, dedicato alle violazioni delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.

Il nuovo articolo 9 individua le violazioni del regolamento (UE) 2022/1616 e le relative sanzioni amministrative, applicabili salvo che il fatto costituisca reato.

Processi di riciclaggio non autorizzati: sanzioni fino a 72.000 euro

La produzione o l'immissione sul mercato di materiali e oggetti destinati al contatto alimentare contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato, oppure con autorizzazione sospesa o revocata, comporta una sanzione amministrativa da 7.200 a 72.000 euro.

È prevista anche la sospensione dell'attività da uno a sei mesi, oppure fino alla regolarizzazione se questa interviene prima della conclusione del periodo di sospensione.

Nei casi di particolare gravità o reiterazione della violazione, la sospensione è disposta da tre a dodici mesi.

Per gli operatori che utilizzano materiali o oggetti ottenuti da processi non autorizzati, sospesi o revocati, è prevista invece una sanzione da 6.000 a 60.000 euro, accompagnata dalle misure di richiamo, ritiro, rimozione e distruzione delle merci secondo la disciplina richiamata dal decreto.

Se tale violazione è commessa da una piccola impresa o microimpresa, la sanzione è compresa tra 4.000 e 40.000 euro.

Mancato rispetto delle autorizzazioni e delle condizioni di riciclaggio

Il nuovo articolo 9 sanziona anche il mancato rispetto delle prescrizioni o condizioni stabilite nell'autorizzazione del processo di riciclaggio, con importi da 3.000 a 30.000 euro e sospensione dell'attività nei termini previsti dalla disposizione.

Per le violazioni delle condizioni relative alle tecnologie di riciclaggio basate su cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata, le sanzioni vanno da 4.000 a 30.000 euro, con la sospensione dell'attività prevista dal decreto.

Documentazione, etichettatura e dichiarazioni di conformità

Il decreto interviene anche sugli obblighi documentali previsti dal regolamento europeo.

In particolare, sono previste sanzioni:

  • da 3.000 a 18.000 euro per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla documentazione, alle istruzioni e all'etichettatura previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1616;
  • da 3.000 a 18.000 euro per le violazioni delle prescrizioni relative al contenuto delle dichiarazioni di conformità previste dall'articolo 29 e dall'allegato III del regolamento europeo;
  • da 3.000 a 20.000 euro per il riciclatore che non rende disponibili presso l'impianto di decontaminazione le informazioni previste dall'articolo 12 del regolamento.

Obblighi di riciclatori, trasformatori e operatori alimentari

Il nuovo sistema sanzionatorio riguarda inoltre specifici obblighi dei soggetti che operano nella filiera della plastica riciclata destinata al contatto alimentare.

Tra le violazioni disciplinate figurano:

Violazione Sanzione amministrativa
Mancato rispetto delle prescrizioni sulla fornitura dell'input di materia plastica da parte dei gestori di rifiuti Da 4.000 a 35.000 euro
Violazione delle prescrizioni sui processi di decontaminazione e sulla registrazione delle informazioni relative ai lotti Da 4.000 a 35.000 euro
Violazione delle prescrizioni dell'articolo 8 del regolamento da parte di trasformatori, operatori alimentari o rivenditori Da 3.000 a 18.000 euro
Mancata notifica di una nuova tecnologia da parte dello sviluppatore Da 5.000 a 40.000 euro
Mancata effettuazione delle notifiche previste dall'articolo 25, paragrafi 1 e 4, da parte del riciclatore Da 5.000 a 40.000 euro
Produzione di un lotto di plastica riciclata non conforme alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 1 Da 4.000 a 35.000 euro

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 8, il decreto prevede una sanzione ridotta, da 2.000 a 12.000 euro, se l'illecito è commesso da un operatore del settore alimentare qualificabile come piccola impresa o microimpresa.

Sono inoltre sanzionati, secondo le specifiche disposizioni del nuovo articolo 9, gli inadempimenti relativi agli obblighi di informazione, pubblicazione delle relazioni, conformità degli impianti e trasmissione delle informazioni richieste.

Una disciplina particolare è prevista per la mancata trasmissione della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità dell'impianto di decontaminazione: in questo caso, l'autorità competente diffida il riciclatore ad adempiere entro trenta giorni. Solo in caso di mancato adempimento nel termine assegnato si applica la sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

L'articolo 3 stabilisce infine che, nella determinazione delle sanzioni e nell'applicazione delle misure accessorie, si tenga conto anche dei danni cagionati a cose o persone in conseguenza della violazione delle disposizioni europee.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi dell'articolo 9 sono destinati al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

Cosa cambia per le tariffe dei controlli ufficiali?

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Le modifiche riguardano, in particolare, i criteri di applicazione delle tariffe, alcuni aspetti della registrazione degli stabilimenti e la destinazione delle risorse derivanti dai controlli.

Per gli stabilimenti che svolgono più attività soggette a tariffa, il decreto prevede l'applicazione di un'unica tariffa, corrispondente all'attività con il livello di rischio maggiore tra quelle esercitate e rientranti nell'allegato 2, sezione 6, tabella A.

Il provvedimento modifica inoltre le disposizioni relative alla registrazione degli operatori economici dei MOCA e alla ripartizione delle risorse destinate alle attività di controllo.

In particolare, sono previsti:

  • il 90% delle risorse, secondo le modalità indicate dalla disposizione, alle aziende sanitarie locali, per le attività e le finalità di controllo previste;
  • il 2% al Ministero della Salute, attraverso le modalità di versamento e riassegnazione stabilite dal decreto, per il potenziamento dei controlli ufficiali e delle attività connesse alla banca dati nazionale.

L'articolo 4 sostituisce anche la sezione 6 dell'allegato 2 al d.lgs. 32/2021 con quella contenuta nell'allegato I al nuovo decreto, dedicata agli stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue.