Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il bollo

Autore: redazione
10 Ottobre 2025

Una Pubblica Amministrazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla debenza dell’imposta di bollo per una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a servizi antincendio e di soccorso.

L’immatricolazione era stata richiesta all’INAIL, in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/2008, relativo alla messa in servizio di attrezzature di lavoro.

L’ente riteneva che non fosse dovuto il bollo, appellandosi all’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, secondo cui: «Gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sono esenti dal bollo se scambiati tra loro».

Tuttavia, l’INAIL ha richiesto il versamento dell’imposta, non riconoscendo l’esenzione. 

Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il boll

Con la Risposta a interpello n 260/2025 le Entrate hanno chiarito il dubbio sulla debenza del bollo sulla autorizzazione per la messa in servizio della piattaforma antincendio presentata da un ente pubblico all’Inail.

Considerato che l’Inail è un ente pubblico economico e non una amministrazione dello Stato, le istanze presentate all'Istituto rilevano, ai fini dell'imposta di bollo, solo se riguardano la tenuta di pubblici registri'' e sono tese a ottenere ''un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati''.

In questi casi non si può applicare l’esenzione prevista dall'articolo 16 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e il pagamento del bollo grava sull’ente pubblico non economico.

Il punto centrale della vicenda riguarda la natura giuridica dell’INAIL: secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 179/E del 2008 (e ora ribadito nella Risposta n. 260/2025 dell’Agenzia delle Entrate), l’INAIL è un ente pubblico non economico, non riconducibile alle amministrazioni dello Stato elencate dall’art. 16 del DPR 642/1972.

Ne consegue che l’esenzione dal bollo non si applica agli atti tra una PA e l’INAIL.

Inoltre, l’articolo 3, comma 1-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 stabilisce che: Le istanze telematiche rivolte a enti pubblici per la tenuta di pubblici registri o il rilascio di certificati sono soggette a bollo nella misura di euro 16,00, se tendenti all’ottenimento di un provvedimento amministrativo.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate riconosce che:

  • la richiesta non era finalizzata a ottenere un provvedimento amministrativo o un certificato;
  • si trattava piuttosto di una comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008, necessaria per la gestione della banca dati dell’INAIL (non di un pubblico registro);
  • la richiesta di immatricolazione, inviata tramite l’applicativo CIVA, è classificabile come adempimento tecnico-funzionale privo di valore certificativo.

Pertanto, non si configura il presupposto impositivo per l’applicazione del bollo.

Riepiloghiamo dala risposta delle Entrate una distinzione importante:

  • Non è dovutoil bollo quando:
    • l’atto è una comunicazione obbligatoria, senza effetti certificativi;
    • non vi è richiesta di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, licenza, ecc.);
    • l’ente ricevente (in questo caso l’INAIL) non tiene pubblici registri, ma solo banche dati operative.
  •  È dovutoil bollo quando:
    • l’istanza mira all’ottenimento di un certificato o provvedimento;
    • l’interlocutore è un ente diverso da quelli indicati nell’art. 16 (es. INAIL, INPS, altri enti pubblici non economici);
    • la comunicazione attiva una procedura amministrativa formale.

In questi casi, l’imposta è a carico dell’ente pubblico mittente, salvo applicazione dell’articolo 8 del DPR 642/1972, secondo cui, nei rapporti con lo Stato, il bollo è a carico dell’altra parte.