Modello 730 del 2024: le novità sui redditi di capitale di fonte estera

Autore: redazione
12 Marzo 2024

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 239/96 dispone l’imposizione sostitutiva, oggi nella misura del 26%, sui redditi di capitale, quali ad esempio “interessi, premi ed altri frutti”.

L’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di norma viene assolta dal contribuente per il tramite dell’intermediario residente che preleva in automatico una ritenuta a titolo d’imposta e la versa per conto del contribuente. In conseguenza di ciò, per questa tipologia di operazioni, il contribuente non è tenuto ad assolvere l’obbligo dichiarativo.

La situazione cambia nel momento in cui l’operazione non transita per il tramite di un intermediario residente in Italia, in assenza del quale la ritenuta alla fonte non viene operata, per cui il contribuente è tenuto a espletare l’obbligo dichiarativo e a versare l’imposta sostitutiva, in base alle previsioni dell’articolo 18 del TUIR.

La più frequente delle situazioni è quella che interessa gli interessi di fonte estera, quelli percepiti su depositi tenuti presso intermediari non residenti, che non possono applicare la ritenuta, ma monte sono le fattispecie interessate.

Sul modello Redditi PF l’obbligo dichiarato si assolve tramite il quadro RM. Fino all’anno scorso il modello 730 non prevedeva al suo interno la possibilità di dichiarare questa tipologia di redditi, per cui il contribuente, dopo la trasmissione del modello dedicato a dipendenti e pensionati, era tenuto a integrare la dichiarazione con la trasmissione separata del solo quadro RM.

La novità del modello 730 del 2024 è che il nuovo modello dichiarativo prevede una nuova sezione per la dichiarazione di questo tipo di redditi, per cui non sarà più necessario integrare il modello.

I redditi interessati

I redditi interessati dalla normativa sono i seguenti:

  • interessi, premi ed altri frutti su titoli obbligazionari ed altri titoli equiparati, emessi all’estero;
  • proventi derivanti dalla partecipazione a OICR in valori mobiliari di diritto estero, situati nell’UE;
  • proventi da prestito titoli, corrisposti da soggetti non residenti;
  • proventi da pronti contro termine e riporto su titoli e valute, corrisposti da soggetti non residenti;
  • proventi da polizze di assicurazione e capitalizzazione stipulate con operatori non residenti;
  • proventi da depositi all’estero di denaro, e di titoli mobiliari non azionari, dati a garanzia di finanziamenti;
  • interessi e altri proventi da depositi e conti correnti bancari all’estero;
  • utili di fonte estera da partecipazioni qualificate e non qualificate e da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale;
  • proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e in Lussemburgo, percepiti senza applicazione dell’imposta sostitutiva.

Il nuovo rigo L8 del quadro L

Il modello 730 dell’anno 2024, come accennato, all’interno del quadro LUlteriori dati”, prevede la nuova Sezione III “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva”, dedicata alla dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera che non hanno subito la ritenuta a titolo d’imposta.

Con più precisione, in base alle istruzioni del modello 730 del 2024, la dichiarazione si risolve nella compilazione del solo rigo L8, composto da 9 campi:

  1. TIPO: “la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in Appendice alla voce Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
  2. CODICE STATO ESTERO: “il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”;
  3. AMMONTARE REDDITO: “l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”;
  4. ALIQUOTA %: “l’aliquota applicabile”;
  5. CREDITO IVCA: “il credito IVCA (Imposta sul valore dei contratti di assicurazione)”;
  6. OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA: “barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria”, “in tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero”, “l’opzione per la tassazione ordinaria non può essere esercitata qualora gli utili di fonte estera siano derivati da partecipazioni non qualificate”;
  7. PROVENTI PARTICOLARI: “va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. numero 600 del 1973”, relativi agli OICR;
  8. ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO: “l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo”.