Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI

Autore: redazione
9 Maggio 2024

Nell’ambito del DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggiovi è una norma che prevede l’introduzione dello strumento dei ‘Mini contratti di sviluppo’ con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.

Mini contratti di sviluppo: che cos’è?

Come evidenzia il ministero il mini contratto di sviluppo è un nuovo strumento per sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria:

  • tra 5 e 20 milioni di euro, 
  • realizzati da imprese piccole, medie o grandi,
  • legati alle tecnologie critiche annoverate nel nuovo regolamento UE STEP.

La misura, indirizzata al momento alle sole Regioni del Mezzogiorno, è destinata al sostegno, allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie digitali e “deep tech”, oltre che quelle green e alle biotecnologie (compresi i medicinali critici nell'elenco UE, oltre ai loro componenti).

Tale intervento si inserisce in un quadro di misure di incentivazione che copre già gli investimenti sopra ai 20 milioni di euro che, anche grazie alle misure PNRR, stanno trovando una significativa operatività nel sostegno alle filiere produttive e alla realizzazione di investimenti volti alla transizione green e digitale delle imprese.

Vediamo ora l'art 8 del testo del DL publicato in GU del 7 maggio.

Mini contratti di sviluppo: art 8 DL Coesione

Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonche' per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

  • a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
    • 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
    • 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
    • 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
  • b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

I programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al
regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilita' al finanziamento di cui al regolamento (UE)
2021/1060. 

Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitivita' per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro e' destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonche' rispondenti alle finalita' e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a).

L'importo di 300 milioni di euro puo' essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonche' degli effettivi fabbisogni riscontrati. 

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.