Marittimi extra UE residenti in Italia: i nuovi sgravi INAIL
Con la nota prot. n. 8827 del 9 ottobre 2026, INAIL fornisce alle strutture territoriali le indicazioni per applicare le novità introdotte dalla legge 7 maggio 2026, n. 70, dedicata alla valorizzazione della risorsa mare.
La riforma ha modificato i requisiti per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare e, di conseguenza, ha ampliato la platea dei lavoratori per i quali le imprese armatrici possono fruire degli sgravi contributivi previsti per il settore marittimo e della pesca.
Leggi il riepilogo completo in Legge-702026-valorizzazione-mare-cosa-cambia-per-imprese-e-lavoro
Il chiarimento interessa in modo diretto le imprese di navigazione e di pesca, oltre ai commercialisti e ai consulenti del lavoro che ne curano gli adempimenti contributivi e assicurativi
Di seguito si riepilogano il quadro normativo di riferimento e le istruzioni operative fornite dall’Istituto.
Le norme vigenti e la novità 2026
L’articolo 21 della legge n. 70/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, è intervenuto sull’articolo 119 del Codice della navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327), che disciplina i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri della gente di mare.
Dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della modifica, il nuovo comma 1 dell’articolo 119 consente l’iscrizione nelle matricole a chi abbia compiuto sedici anni, possieda i requisiti richiesti per la relativa categoria professionale e rientri in una delle seguenti categorie:
- cittadini italiani;
- cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
- cittadini di Stati membri dello Spazio economico europeo;
- cittadini della Svizzera;
- cittadini di altri Stati, purché residenti in Italia.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che possano essere iscritti nelle matricole i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano seguito percorsi di studio relativi ai servizi di coperta, di macchina e ai servizi tecnici di bordo. Restano validi i diplomi già riconosciuti in base alle disposizioni precedenti, rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo.
La modifica ha effetti rilevanti sul piano contributivo, perché i requisiti dell’articolo 119 costituiscono il presupposto per l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. In particolare:
- l’articolo 6, comma 1, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale;
- l’articolo 6-bis, comma 1, estende questi benefici alle imprese armatrici che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale, e a quelle che esercitano la pesca mediterranea, nel limite del 70%;
- l’articolo 6, comma 2, riconosce uno sgravio contributivo alle imprese che esercitano la pesca costiera, sempre per il personale in possesso dei requisiti dell’articolo 119.
Le istruzioni operative dell’INAIL
Alla luce della modifica normativa, l’INAIL precisa che dal 10 maggio 2026, quando ricorrono le condizioni previste, le imprese armatrici possono beneficiare degli sgravi non più soltanto per il personale con cittadinanza italiana o comunitaria. Le agevolazioni spettano infatti per tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza indicati dal nuovo articolo 119, quindi anche per i cittadini dello Spazio economico europeo, della Svizzera e, se residenti in Italia, di Paesi terzi.
Sul piano applicativo, l’Istituto chiarisce che non vengono introdotti nuovi profili tariffari. Per le posizioni assicurative interessate dagli sgravi e riferite a queste ulteriori categorie di lavoratori, deve continuare a essere utilizzato il profilo tariffario “Personale italiano/comunitario con sgravi”, già previsto e attualmente in uso per ciascuna categoria di naviglio compatibile.
In concreto, le imprese armatrici e i loro consulenti dovranno:
- verificare, per ciascun lavoratore imbarcato dopo il 10 maggio 2026, il possesso dei requisiti di cittadinanza o, per i cittadini di Paesi terzi, di residenza in Italia, oltre ai requisiti professionali richiesti per l’iscrizione nelle matricole;
- accertare che l’impresa rientri in una delle ipotesi agevolate (navi iscritte nel Registro internazionale, pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea, pesca costiera);
- ricondurre le posizioni assicurative dei lavoratori che accedono agli sgravi per effetto della riforma al profilo tariffario “Personale italiano/comunitario con sgravi” previsto per la categoria di naviglio interessata.