La PEC non sostituisce la raccomandata se prevista dalle parti nel contratto
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26272/2026, chiarisce che per risolvere un contratto occorre rispettare le modalità di comunicazione concordate, anche quando la PEC garantisce la prova della ricezione.
La PEC non può sostituire la raccomandata con ricevuta di ritorno quando il contratto prevede espressamente quest’ultima modalità per comunicare la volontà di risolvere il rapporto
È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26272 del 5 ottobre 2026, che riconosce la prevalenza degli accordi contrattuali sul principio generale di equivalenza tra i due strumenti di comunicazione.
Il caso: risoluzione del contratto di leasing comunicata via PEC
La controversia riguardava un contratto di sale and lease back immobiliare, operazione attraverso la quale una società aveva venduto un immobile a una società di leasing, continuando a utilizzarlo mediante il pagamento di canoni periodici.
A seguito del mancato pagamento dei canoni, la concedente aveva comunicato via PEC la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Il contratto, tuttavia, prevedeva che tale dichiarazione dovesse essere trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Tribunale cittadino e successivamente la Corte d’appello avevano ritenuto valida la comunicazione elettronica, considerando la PEC equivalente alla raccomandata.
La Cassazione ha invece accolto la contestazione relativa al mancato rispetto della forma contrattualmente prevista.
PEC e raccomandata: quando non sono equivalenti
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra equivalenza legale dei mezzi di comunicazione e autonomia contrattuale.
L’articolo 48 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale (CAD), stabilisce l’equiparazione della trasmissione tramite PEC alla notificazione per mezzo della posta, salvo diversa disposizione di legge.
Secondo la Cassazione, tuttavia, tale principio non consente di ignorare una specifica modalità di comunicazione concordata dalle parti.
Trova infatti applicazione l’articolo 1352 del Codice civile, secondo cui, quando i contraenti stabiliscono per iscritto una determinata forma per un futuro contratto, questa si presume voluta per la sua validità.
La presunzione si applica analogicamente anche agli atti unilaterali recettizi, come la dichiarazione di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa.
Pertanto, l'invio tramite PEC non è sufficiente se il contratto richiede espressamente la raccomandata A/R, salvo che emerga un'inequivoca volontà contraria delle parti.
Risoluzione del contratto: quali conseguenze per le imprese?
La decisione assume rilievo per le imprese e i professionisti che gestiscono contratti commerciali, finanziari e immobiliari.
Non basta dimostrare che la comunicazione sia effettivamente arrivata al destinatario: occorre verificare anche il rispetto delle modalità pattuite.
In particolare:
- la clausola contrattuale sulla forma della comunicazione deve essere rispettata;
- la PEC non sostituisce automaticamente la raccomandata richiesta dal contratto;
- la prova della ricezione non elimina il vizio derivante dall'inosservanza della forma convenuta;
- una comunicazione inefficace può incidere sul momento in cui si producono gli effetti della risoluzione.
La Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello per un nuovo esame.
La pronuncia richiama l'attenzione sull'importanza di verificare le clausole relative alle comunicazioni contrattuali prima di procedere con una risoluzione per inadempimento.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la notificazione del ricorso giudiziale non costituisce automaticamente una nuova dichiarazione di risoluzione.
Anche qualora le fosse riconosciuto tale valore, l'effetto risolutivo decorrerebbe dalla notifica del ricorso e non dalla precedente comunicazione via PEC.
La data di efficacia della risoluzione assume rilievo anche sul piano economico, in particolare per determinare i canoni e gli accessori maturati nel periodo intermedio.
La pronuncia conferma quindi l'importanza, per imprese e professionisti, di rispettare le modalità di comunicazione espressamente previste nei contratti.
FAQ
La PEC ha lo stesso valore della raccomandata?
In generale, la normativa riconosce l'equipollenza tra i due strumenti, ma questa non supera automaticamente una specifica forma concordata contrattualmente.
Si può risolvere un contratto tramite PEC?
Sì, purché siano rispettate le disposizioni applicabili e le eventuali modalità vincolanti previste dalle parti.
Cosa succede se si utilizza un mezzo diverso da quello previsto?
La dichiarazione può risultare inefficace, impedendo la produzione dell'effetto risolutivo nel momento voluto.