Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: ultilizzo in F24 del credito da eccedenza

Autore: redazione
11 Ottobre 2024

ll quadro ST del modello 770 si compone di quattro sezioni.
La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale
effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate:

  • ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2023. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2024, se riferiti al 2023 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2024
  • ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
  • imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
  • imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2023 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2024 per il saldo.

In merito all'imposta sostitutiva, in data 9 ottobre le Entrate hanno pubblicato un chiarimento con FAQ in risposta a chi domandava, quali siano le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (codici tributo 1712 e 119E). 

Si domandava anche se sia necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello 770 da cui emerge il credito, vediamo la replica ADE.

Credito derivante da eccedenze di acconto della sostitutiva su rivalutazione TFR

Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. 

Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).

In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.

In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS.