I tributi regionali riscoprono l’aggio di riscossione
L’art. 8 del d.lgs. 7.8.2026, n. 175, disciplina la procedura di riscossione dei tributi regionali avvicinandole a quella prevista dall’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, in quanto atti emessi a decorrere dal 1.1.2027 o, se precedenti, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo.
Gli atti di accertamento emessi dalle regioni, e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati.
Inoltre, vi deve essere indicato che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e il nome del soggetto affidatario che, dopo il decorso di 60 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini della procedura di esecuzione forzata.
La riscossione
Con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dalla data in cui l’atto è divenuto esecutivo (cioè decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione di cui al r.d. 14.4.1010, n. 639) e fino alla data in cui avviene il pagamento si applicano gli interessi di mora che sono calcolati considerando il tasso di interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge.
Mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione applica per l’anno 2026 il tasso del 2,68% annuale determinato con il provvedimento 23.5.2019, la regione applica il tasso di interesse legale del 1,6% fissato con il d.m. 10/12/2025, che può essere elevato al 3,6% con apposita legge.
Più rilevante, invece, è la disciplina in materia di costi di elaborazione e notifica degli atti e delle successive fasi cautelari ed esecutive.
L’art. 8, comma 12, afferma che va conteggiata:
- a) una quota determinata “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell’atto di accertamento, fino ad un massimo di 300 euro; se il pagamento avviene successivamente, la misura è elevata al 6%, fino ad un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive” (che comprende il costo della notifica degli atti correlata all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, comprese le spese per i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero) a carico del debitore nella misura fissata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14.4.2023 e dai regolamenti del Ministro di grazia e giustizia 11.2.1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15.5.2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Gli “oneri di riscossione a carico del debitore”, assenti per quanto riguarda gli atti riferiti all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ora riemergono, seppure per tributi regionali, nonché per i tributi degli enti locali.
La nostalgia, quindi, fa riemergere tale voce, che nel linguaggio comune è identificata con il termine di “aggio di riscossione” che era in vigore fino al 31.12.2021.