Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica

Autore: redazione
23 Giugno 2026

Con la Risposta n 127 del 22 giugno le entrate chiariscono che per i forfettari, se non c’è la fattura elttronica rimane l’obbligo di emettere la CU

Vediamo tutti i dettagli dell'interpello.

Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica

La risposta delle Entrate analizza il caso di una agenzia di assicurazione che ha collaboratori di quarto gruppo forfettari.

L'istante specifica nella sua richiesta che le prestazioni rese in ambito assicurativo non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, a meno che non siano richieste dal cliente.

Con il DM 10 maggio 2019 le stesse operazioni non sono nemmeno soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Dal 1° gennaio 2024, per effetto del Dlgs 1/2024 (che ha introdotto il comma 6-septies nell’articolo 4 del Dpr 322/1998), i committenti dei contribuenti forfettari sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica relativi ai compensi erogati.

L’esonero deriva dal fatto che, dalla stessa data, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i forfettari, con l’eccezione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.

Sul tema erano intervenute la circolare 8/E del 2024 e la risposta 132/2025, nella quale è stato precisato che l’esonero non può applicarsi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in regime forfettario, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. 

Con la risposta 127/2026, l’agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa conclusione vale per i produttori di quarto gruppo, per la medesima ragione: l’assenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica. 

Pertanto va emessa la certificazione unica sia per i compensi 2024, sia per quelli 2025, da riportare nella CU 2026 con il codice 24. 

Tale principio è esteso a tutte le operazioni esenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente. 

E in dettaglio riguarda:

  • operazioni assicurative, 
  • prestazioni di mandato, 
  • mediazione e intermediazione

La conclusione ADE è di rilievo poichè traccia ulteriormente un perimetro che riguarda tanti operatori.

Quando un sostituto d’imposta corrisponda compensi a un forfettario che svolga una di queste attività senza obbligo di fattura elettronica, la CU deve comunque essere emessa.