Fondo Eccellenze gastronomiche: elenco ammessi per i macchinari

Autore: redazione
19 Luglio 2024

Sul sito del MASAF viene pubblicato il Decreto Direttoriale 10 luglio 2024 di disposizione della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti per la misura "MACCHINARI E BENI STRUMENTALI" 

Viene specificato che a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste con il decreto è disposta la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti individuate nell’Allegato A

Il contributo è erogato dal Ministero nei termini e con le modalità specificate negli articoli 8 e 9 del decreto direttoriale, seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto beneficiario.

Per il riepilogo della agevolazione leggi: Fondo eccellenze ristorazione: domande entro oggi 13 maggio.

Fondo Eccellenze gastronomiche macchinari: obblighi degli ammessi

Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto a:

  • a) non richiedere altre agevolazioni pubbliche sulle medesime spese ammesse alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale; 
  • b) mantenere nello stato patrimoniale dell’impresa i beni strumentali acquistati per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 5, comma 1 del decreto direttoriale;
  • c) presentare, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30/06/2025, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto direttoriale; 
  • d) riportare nella copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali, e nella causale degli ordinativi dei pagamenti, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto direttoriale, la dicitura: «Spesa di euro… dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 4 luglio 2022 – CUP…», ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
  • e) sostenere e pagare le spese oggetto di agevolazione entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto di concessione, come previsto all’art. 8, comma 3 del decreto direttoriale;
  •  f) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto ministeriale; 
  • g) comunicare al Soggetto gestore, ovvero Invitalia, le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili, corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata, come da articolo 10, comma 1 del decreto direttoriale;
  • h) rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, ovvero Invitalia, la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
  • i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, ovvero Invitalia;
  • j) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo.