Detrazioni 2026: l’Ade chiarisce le spese che non entrano nel tetto

Autore: redazione
29 Giugno 2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026", una serie di vademecum pratici su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta. 

Tra i temi coperti: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali.

Non mancano le guide dedicate ai bonus edilizi (recupero, sismabonus, bonus barriere architettoniche, verde, mobili, ecobonus, superbonus) e ai crediti d'imposta.

La guida "Aspetti generali" è quest'anno particolarmente rilevante perché illustra il nuovo meccanismo introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2025, che cambia il modo in cui vengono calcolate le detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Il nuovo tetto alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro

A partire dal periodo d'imposta 2025, chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro non può più detrarre liberamente tutti gli oneri e le spese agevolabili: l'insieme delle detrazioni spettanti è soggetto a un limite massimo, determinato in funzione di due variabili:

  • il reddito complessivo
  • il numero di figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare.

La logica è quella del "tetto mobil": al crescere del reddito, la soglia oltre la quale le detrazioni non sono più computabili si abbassa; la presenza di figli a carico nello stesso nucleo familiare ha invece un effetto espansivo.

I chiarimenti applicativi di questo sistema sono stati forniti dalla circolare n. 6 del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione, la riforma non riguarda i contribuenti con reddito complessivo fino a 75.000 euro, che continuano ad applicare le detrazioni secondo le regole ordinarie.

Cosa resta fuori dal riordino: le esclusioni esplicite dall’art. 16-ter TUIR

Non tutte le spese detraibili rientrano nel nuovo meccanismo di calcolo. 

Il comma 4 dell'art. 16-ter TUIR individua una serie di categorie completamente escluse, che restano detraibili per il loro intero importo anche per i redditi sopra soglia:

  • spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR: la detrazione del 19% sulle spese mediche non subisce alcun taglio legato al reddito.
  • investimenti in start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012.
  • investimenti in PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, del DL 3/2015.
  • detrazioni forfetarie: le spese che danno diritto a importi fissi predeterminati non entrano nel computo del tetto. Esempio: la detrazione forfetaria di 1.100 euro per il mantenimento di cani guida per non vedenti (art. 15, comma 1-quater TUIR).

Sono inoltre escluse dal riordino, a prescindere dal livello di reddito del contribuente, alcune categorie di oneri legati a contratti o spese anteriori al 1° gennaio 2025:

  • oneri detraibili da prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.
  • premi assicurativi da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
  • rate di spese edilizie (ai sensi dell'art. 16-bis TUIR o di altre norme) relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

In pratica, chi sta ancora detraendo le rate di una ristrutturazione avviata nel 2022 o di un ecobonus 2023 non vede quelle rate conteggiare ai fini del nuovo tetto. 

L'esclusione vale per l'intero residuo di detrazioni spalmato negli anni successivi.

Spese edilizie dal 2025: nel tetto conta solo la rata annuale, non la spesa totale

Il punto più rilevante sul piano operativo riguarda le spese per interventi edilizi sostenute dal 1° gennaio 2025, la cui detrazione è ripartita in più annualità. 

Il comma 5 dell'art. 16-ter TUIR stabilisce che, ai fini del computo del plafond complessivo di detrazioni, rileva la rata di spesa riferita a ciascun anno, non l'importo totale dell'intervento.

Esempio pratico. Un contribuente con reddito superiore a 75.000 euro sostiene nel 2025 una spesa di 90.000 euro per una ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF del 36% ai sensi dell'art. 16-bis TUIR, da ripartire in dieci rate annuali. 

Nel calcolo del tetto complessivo alle detrazioni per l'anno 2025 si considera soltanto 9.000 euro (la decima parte della spesa complessiva), non i 90.000 euro. 

Lo stesso importo, 9.000 euro, sarà computato nei nove anni successivi in cui il contribuente utilizzerà le rate residue.

Questo criterio è rilevante per il confronto tra la somma delle detrazioni spettanti e il tetto individuale: chi ha sostenuto una spesa edilizia elevata nel 2025 non deve temere di "bruciare" in un solo anno l'intera capienza delle proprie detrazioni.

Cosa fare in pratica per la dichiarazione 2026

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la compilazione del modello 2026 richiede un passaggio aggiuntivo:

  • il confronto tra la somma delle detrazioni teoricamente spettanti (al netto delle esclusioni sopra elencate) 
  • e il tetto individuale calcolato in base a reddito e numero di figli a carico. 

Solo le detrazioni che rientrano entro questo tetto saranno effettivamente fruibili.

Chi si trova in questa fascia di reddito e ha sostenuto nel 2025 spese per interventi edilizi, premi assicurativi su nuovi contratti o altre detrazioni aggiuntive rispetto alle spese sanitarie, dovrà verificare con attenzione l'ordine di priorità nel computo, tenendo conto che le spese sanitarie, per la loro esclusione esplicita,  non competono con le altre voci ai fini del tetto. 

Le guide dell'Agenzia delle Entrate e la circolare n. 6/2025 restano i riferimenti ufficiali per i casi dubbi.