Correttivo CPB: come renderlo più appetibile con l’imposta sostitutiva

Autore: redazione
18 Luglio 2024

La 6a Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, n 170 riguardante modifiche alle seguenti discipline:

  • adempimento collaborativo,
  • adempimenti tributari,
  • concordato preventivo biennale;

ha espresso un parere con diverse modifiche e osservazioni relativamente al Concordato preventivo Biennale.

Il Governo dovrà tenerne conto nel correttivo ancora da definire che modificherà il Dlgs n 13/2024, vediamo i dettagli.

Parere della Commissione Finanza sui correttivi alla Riforma Fiscale

La legge n. 111 del 2023 prevede la facoltà di emanare disposizioni correttive e integrative della disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale, già oggetto di specifici decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della citata legge

Ciò premesso la Commissione, per rendere più appetibile la misura del CPB, ritiene:

  • di sottolineare il carattere sperimentale del concordato preventivo biennale, poiché da più parti è stato esposto il rischio di un  mancato raggiungimento dell'equilibrio tra discrezionalità dell'Agenzia nel proporre il concordato e la tutela del contribuente nel vedersi riconosciuti tutti gli elementi (positivi o  negativi) che concorrono ad un realistico risultato reddituale; la Commissione ritiene essenziale approfondire la necessità di garantire tale equilibrio pena la mancata adesione all'istituto innovativo del concordato; in tale prospettiva si sollecita il Governo a  introdurre un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato proposto, anche con il rinvio del versamento dell'acconto all'anno successivo con opportune rateizzazioni;
  • di prevedere l'introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, in modo tale che, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti possano optare per tale imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un'aliquota del 10, del 12 o del 15 percento, rispettivamente se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8, non inferiore a 6 e inferiore a 8, ovvero inferiore a 6.
  • in tema di adempimenti tributari prevedere l'estensione, con vigenza dal 1° Gennaio 2025 da trenta a sessanta giorni del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata (avvisi bonari).

Si specifica che le novità dovrebbero interessare sia i soggetti ISA che i forfettari, si attende il testo definitivo del provvedimento.