Contributi alla Cassa del coniuge defunto: chiarimenti per la deducibilità

Autore: redazione
25 Agosto 2025

Con la Risposta a interpello n 190 del 21 luglio le Entrate hanno chiarito un aspetto fiscale di particolare interesse per pensionati ed eredi di ex dipendenti aderenti a casse assistenziali aziendali. 

Il quesito riguarda la possibilità di dedurre dal reddito da pensione i contributi sanitari versati da un coniuge superstite, anche per familiari non fiscalmente a carico.

L’istanza è stata presentata da una pensionata, vedova di un ex dipendente di un gruppo bancario, iscritto a una Cassa di assistenza sanitaria aziendale.

Dopo il decesso del coniuge, la contribuente ha continuato a versare volontariamente i contributi alla stessa Cassa per sé e per il figlio, non a carico fiscalmente.

Il dubbio riguarda la deducibilità di tali contributi dal reddito di pensione, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti e i pensionati che proseguono la copertura sanitaria integrativa.

Contributi alla Cassa del coniuge defunto: chiarimenti per la deducibilità

Secondo l'articolo 51 comma 2 lett a) del TUIR non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente o assimilato (compreso quindi il reddito da pensione) i contributi assistenziali versati a enti o casse con fini esclusivamente assistenziali, nel limite di 3.615,20 euro annui.

Tali enti devono essere:

  • iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari (DM Salute 31/03/2008);
  • operare in base a principi di mutualità e solidarietà;
  • conformi a contratti collettivi o regolamenti aziendali.

L'art 10 comma 1 lett e-ter dello stesso TUIR prevede invece la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN, con limiti simili, ma con finalità diverse rispetto agli enti assistenziali aziendali.

La differenza tra le due norme è fondamentale: solo l’art. 51 consente l’esclusione dal reddito da pensione, mentre l’art. 10 si applica ai versamenti deducibili dal reddito complessivo.

L’Agenzia nella risposta a interpello n 190/2025 conferma che la Cassa oggetto dell’interpello, in quanto ente con finalità esclusivamente assistenziali, rientra tra quelli indicati all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.

In particolare, viene riconosciuto che:

  • anche i pensionati possono beneficiare della stessa esclusione dei dipendenti;
  • la qualità di associato spetta ai superstiti (coniuge o figlio inabile), a condizione che il rapporto venga mantenuto attivamente;
  • i contributi versati in favore di familiari non a carico (es. figli) sono comunque inclusi nel beneficio fiscale, se previsti da regolamento aziendale o statuto.

Dove indicare la deduzione nel modello 730

Qualora il sostituto d’imposta non abbia considerato l’esclusione dal reddito imponibile, il contribuente può comunque portare in deduzione i contributi nella dichiarazione dei redditi nel Modello 730, rigo E26, codice “21” (Altri oneri deducibili) con il limite annuo complessivo: € 3.615,20 ed è possibile includere anche i contributi per familiari non fiscalmente a carico.

È quindi importante che CAF e professionisti verifichino con attenzione l’eventuale presenza di queste situazioni per i clienti pensionati, al fine di evitare errori o mancati benefici.

Questa risposta delle Entrate conferma un principio rilevante: la continuità del trattamento fiscale anche per i superstiti di ex dipendenti, laddove lo statuto dell’ente assistenziale lo consenta.