Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE

Autore: redazione
10 Ottobre 2025

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 369141/2025 per segnalare ai titolari di partita IVA eventuali anomalie tra la dichiarazione IVA 2023 e i dati trasmessi telematicamente attraverso fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevenendo accertamenti e sanzioni.

Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE

Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti passivi IVA che, secondo i controlli automatizzati dell’Agenzia, presentano scostamenti significativi tra i dati dichiarati e quelli risultanti da:

  • fatture elettroniche inviate tramite SDI,
  • corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente.

Il sistema incrocia i dati delle operazioni attive e passive, incluse quelle in reverse charge, confrontandoli con i righi della dichiarazione IVA (es. VE24, VE37, VJ6, VJ17 ecc.).

Le differenze possono riguardare:

  • totali delle operazioni attive imponibili,
  • operazioni passive soggette a reverse charge,
  • missioni o importi discordanti tra i documenti elettronici e quanto indicato nei righi dichiarativi.

Anche i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici o da distributori automatici possono evidenziare anomalie. Lo stesso vale per l’inversione contabile, sia attiva che passiva.

Comunicaizone anomalie IVA 2023: cosa contiene

La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e consultabile anche tramite:

  • cassetto fiscale,
  • area “Fatture e Corrispettivi”,

Tra i dati presenti:

  • protocollo e data della dichiarazione IVA,
  • importi anomali e differenze rispetto ai dati telematici,
  • elenco clienti/fornitori con importi discordanti,
  • dettagli dei corrispettivi giornalieri,

Il contribuente può:

  • accedere al portale ADE per visualizzare il dettaglio
  • usare gli strumenti messi a disposizione per inviare chiarimenti o giustificazioni

Anche intermediari fiscali (es. commercialisti) possono gestire la comunicazione e l’eventuale risposta, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/1998.

Come regolarizzare e ridurre le sanzioni

Se le anomalie sono confermate, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), sanando errori e beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso.

Attenzione: il ravvedimento è possibile solo se non sono già stati notificati atti di accertamento, liquidazione o comunicazioni di irregolarità.

Il beneficio non è più applicabile se:

  • sono in corso ispezioni o verifiche
  • è stato notificato un atto formale
  • sono state ricevute comunicazioni ex art. 36-bis o 54-bis

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