Tassazione sostitutiva delle plusvalenze immobiliari

Autore: redazione
30 Marzo 2018

Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Il notaio, cui è stata richiesto di applicare l’imposta sostitutiva, ne calcola l’importo e provvede al versamento, ricevendo la somma dal venditore, ed è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni, con il presente modello, che deve essere compilato in relazione a un solo cedente e a un solo immobile.

Se nell’atto di cessione intervengono più venditori e/o vengono trasferiti più immobili, per ciascun cedente che richiede l’applicazione della tassazione sostitutiva devono essere compilati tanti modelli quanti sono gli immobili per i quali è richiesto questo tipo di tassazione.

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, insieme al contratto di compravendita trasmesso per la registrazione dell’atto, secondo le istruzioni dell’Agenzia (le specifiche tecniche sono allegate al provvedimento del 6 dicembre 2006).

Il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.

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