Contributo centri storici con santuari – Modello

Autore: redazione
9 Settembre 2021

Con provvedimento dell'08.09.2021 n. 230686, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L’istanza può essere presentata a partire dal 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021.

Dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Ricordiamo che l’art. 59 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 104, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il citato requisito del numero di abitanti non si applica ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopracitati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto).
Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.

  • Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
  • Qualora un soggetto abbia già presentato istanza e percepito il contributo ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia n. 352471 del 12 novembre 2020 (esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana di cui al comma 1 dell’articolo 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) può accedere al contributo in oggetto limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella istanza di cui al suddetto Provvedimento. Ad esempio se è stato richiesto ed ottenuto il contributo città d’arte per gli esercizi commerciali situati a Roma e Firenze (codice H501 e codice D612 indicati nell’istanza), è possibile richiedere il presente contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo (codice H926 da indicare nell’istanza).

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