Visto di conformità: quali documenti allegare con Vi.diCo.Web dal 2027?
Dal 5 ottobre 2026 è attivo nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate il nuovo servizio “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, attraverso il quale i professionisti possono trasmettere online la comunicazione preventiva necessaria per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità.
La nuova procedura, disciplinata dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259305 del 22 settembre 2026, diventerà obbligatoria dall’11 gennaio 2027: da tale data la comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite Vi.diCo.Web.
Il servizio guida il professionista nella compilazione della comunicazione, nell’inserimento dei dati relativi alla copertura assicurativa e alle eventuali strutture utilizzate per la trasmissione delle dichiarazioni e nel caricamento della documentazione richiesta dalla normativa.
Quali documenti devono essere allegati alla comunicazione per il visto di conformità tramite Vi.diCo.Web?
Per presentare la comunicazione attraverso Vi.diCo.Web, il professionista deve predisporre la documentazione prevista dall’articolo 21, comma 2, lettera a), del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
In particolare, tra i documenti necessari rientrano:
- copia della polizza assicurativa prevista per l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale e per il rilascio del visto di conformità. La garanzia deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa, compreso il massimale minimo previsto dall’articolo 22 del D.M. n. 164/1999;
- dichiarazione relativa all’assenza di provvedimenti di sospensione dall’Ordine professionale di appartenenza;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999, tra i quali rientrano, ad esempio, l’assenza di condanne o procedimenti penali per reati di natura finanziaria e tributaria e l’assenza di gravi e reiterate violazioni in materia contributiva e tributaria;
- copia di un documento di identità in corso di validità, quando necessaria in relazione alle dichiarazioni sostitutive sottoscritte con firma autografa.
Oltre agli allegati, nella procedura devono essere indicati i dati delle garanzie assicurative stipulate per l’esercizio della facoltà di apporre il visto e, se presenti, i dati delle strutture delle quali il professionista si avvale per la trasmissione delle dichiarazioni.
La documentazione viene trasmessa, insieme alla comunicazione, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del professionista.
Vi.diCo.Web può essere utilizzato anche successivamente al primo invio.
Il professionista può infatti presentare integrazioni e comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi o dei documenti già trasmessi.
Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
Rientra quindi tra gli aggiornamenti da gestire tramite il servizio anche la modifica della documentazione relativa alla copertura assicurativa. La piattaforma consente inoltre di comunicare l’eventuale rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità e di verificare lo stato di lavorazione della pratica e l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
Pertanto, anche se il servizio è già disponibile dal 5 ottobre 2026, la data da tenere presente è l’11 gennaio 2027, a partire dalla quale Vi.diCo.Web rappresenterà l’unica modalità ammessa per trasmettere la comunicazione relativa all’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità