TEC e salario giusto: quali sono voci incluse, escluse e contratto leader ?
Con la conversione in legge del Decreto Primo Maggio (DL 62/2026) atteso a breve in Gazzetta Ufficiale , il legislatore ha chiarito in modo definitivo cosa si intende per Trattamento Economico Complessivo (TEC), il parametro centrale per determinare il "salario giusto" ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
La risposta breve: il TEC non coincide con il solo minimo tabellare.
È una misura più ampia, che aggrega tutte le voci retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale applicabile, escludendo soltanto le componenti variabili e discrezionali individuali.
Cosa include il TEC: la definizione nel decreto 1 maggio convertito in legge
L'art. 7, comma 4-bis del decreto 62 2026 stabilisce che il TEC è composto da:
- Voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dal CCNL di riferimento
- Mensilità aggiuntive (es. tredicesima, quattordicesima)
- Indennità fisse e continuative previste dal contratto collettivo
- Prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti (non quelle individuali)
- Altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi CCNL
Sono escluse in modo esplicito le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori, ovvero:
- premi individuali,
- bonus una tantum,
- incentivi ad personam.
Perché il TEC supera i “minimi tabellari”
Prima dell'intervento legislativo, la giurisprudenza utilizzava i minimi tabellari dei CCNL come unico parametro per valutare la proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. La novità del DL 62/2026 è la codificazione di una soglia più alta e più articolata
La definizione di TEC adottata dalla legge di conversione di fatto risulta più ampia rispetto a quanto spesso fissato dagli stessi CCNL.
Sul piano pratico, questo significa che un datore di lavoro non può più limitarsi a corrispondere il minimo tabellare di categoria per considerarsi in linea con l'art. 36 Cost.: occorre verificare che il pacchetto retributivo complessivo — incluse tredicesime, indennità contrattuali fisse e welfare collettivo — raggiunga il livello del TEC definito dal contratto leader del settore.
Come si individua il contratto leader come parametro per il TEC
Il TEC di riferimento va individuato dunque in base al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, identificato attraverso un criterio "merceologico" che considera:
- Il settore e la categoria produttivi di riferimento
- L'attività principale o prevalente esercitata
- La dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro
Nei settori privi di copertura contrattuale, il riferimento è il CCNL il cui ambito applicativo sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata.
Accesso agli incentivi: il TEC individuale requisito minimo
Importante tenere presente che il comma 5 dell'art. 7 del decreto 1 Maggio subordina l'accesso ai benefici previsti dal decreto (agevolazioni contributive alle assunzioni) al rispetto del principio per cui il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non deve essere inferiore al TEC definito secondo il CCNL di riferimento
Questa disposizione ha una ricaduta immediata sulla gestione del personale: prima di applicare qualsiasi incentivo all'assunzione, il datore di lavoro deve verificare che la retribuzione offerta — nel suo complesso — sia allineata al TEC del contratto leader di settore.
Un'eventuale inadeguatezza, anche corretta in sede giudiziaria successivamente, non retroagisce sui presupposti delle agevolazioni già fruite, secondo quanto precisato anche dal Ministro Calderone in sede parlamentare.