Sanzioni per violazioni alla 231 2001: come si calcolano?
L’art. 10 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile all’ente quando viene accertato un illecito amministrativo dipendente da reato.
La sanzione pecuniaria si applica sempre per l’illecito dell’ente e viene determinata dal giudice mediante il sistema delle "quote", che tiene conto delle dimensioni dell'azienda per ottenere un risultato proporzionato ma efficace;
In sintesi, la normativa prevede che :
- il numero delle quote è compreso tra 100 e 1.000;
- il valore di ciascuna quota va da 258 euro a 1.549 euro;
- l’importo complessivo teorico può quindi variare da 25.800 euro a 1.549.000 euro;
- non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Questo sistema "a doppia fase" serve a bilanciare gravità del fatto ed effettiva capacità economica dell'ente, evitando che la stessa sanzione sia irrisoria per una grande società o insostenibile per una piccola impresa.
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Come si calcola l’importo della sanzione
Il giudice procede in due fasi:
- stabilisce il numero delle quote, considerando la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente e l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e prevenire ulteriori illeciti;
- determina il valore della singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, così da rendere effettiva la sanzione ma non insopportabile per l'attiività produttiva .
La sanzione può comunque essere ridotta nei casi previsti dall’art. 12 del decreto, ad esempio quando l’ente risarcisce integralmente il danno e adotta misure organizzative idonee a prevenire ulteriori illeciti.
Non si tratta però del “pagamento in misura ridotta” vietato dall’art. 10, bensì di una riduzione prevista specificamente dalla legge.