CIN affitti brevi: dove si deve esporre?

Autore: redazione
7 Ottobre 2024

Il CIN  affitti brevi e turistici è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della pubblicazione del relativo avviso del Turismo in gazzetta ufficiale.

Dopo la piena operatività del BDRS, portale tramite il quale richiedere il codice identificativo per la propria struttura, vediamo dalle FAQ del Ministero, aggiornate al 4 ottobre, dove esporre il CIN.

CIN affitti brevi: dove si espone?

In base ad una faq del 4 ottobre il Ministero ha replicato ad un contribuente che domandava dove va esposto il CIN.

In particolare, il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'art 109 del Testo Unico sulla pubblica sicurezza (regio decreto n 773/1931) e dalle normative regionali e provinciali di settore.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

CIN affitti brevi: come si espone?

Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. 

Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall'art 109 suddetto.