RASSEGNA STAMPA
Scritto da: redazione
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI. La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026 che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:apertura procedura dal 10 settembre, invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.Vediamo chi può presentare le ...
Scritto da: redazione
Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione. Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoroll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausaIl caso ...
Scritto da: redazione
Con decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è nuovamente intervenuto sui termini per l'invio delle comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il provvedimento modifica il decreto direttoriale 15 maggio 2025, già oggetto di precedenti modifiche nel giugno 2025 e nel gennaio 2026.Nuova scadenza per le comunicazioni di completamentoIl decreto stabilisce che la comunicazione di completamento degli investimenti debba essere trasmessa:entro il 15 settembre 2026, si per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (termine precedentemente fissato al 31 luglio 2026).che per gli investimenti ultimati già entro il 31 dicembre 2025.(in deroga al termine precedente di marzo 2026)La proroga è motivata dalla necessità di consentire il perfezionamento della procedura alle imprese che hanno ...
Scritto da: redazione
Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 del 13 luglio 2026 con le regole per l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo per la misura prevista dal decreto 4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA. Ricordiamo che un primo sportello si era chiuso il 23 giugno scorso.Aggiornamento del 10/08/2026: Con decreto direttoriale del 28 luglio 2026 , il MIMIT ha integrato le regole dello sportello definendo i criteri da applicare in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. Ne parliamo nel paragrafo 5.Le regole iniziali sono state dettate ...
Scritto da: redazione
La falcidia prevista dal concordato preventivo non impedisce al creditore di ottenere una sentenza che accerti l’intero ammontare del credito. Il limite concordatario opera, infatti, nella successiva fase di soddisfazione e di eventuale esecuzione della condanna.È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza depositata il 12 luglio 2026, riguardante il rapporto tra il giudizio ordinario di accertamento di un credito e gli effetti esdebitatori del concordato preventivo omologato.Concordato preventivo: il maggior credito bancario può essere accertato e riscossoLa controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo di 384.534,25 euro, ottenuto da un istituto bancario nei confronti di una società debitrice e dei suoi fideiussori. Il credito era stato successivamente ceduto a una società veicolo.Durante il giudizio, la società debitrice era stata ammessa a un concordato preventivo, poi omologato. Il credito era stato inserito nella procedura per l’importo originariamente richiesto e ...
Scritto da: redazione
Con la Risposta n. 154/2026, pubblicata il 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su un tema delicato per chi vive in Francia e lavora, anche solo in parte, in Italia: la tassazione degli stipendi corrisposti dalla Banca d'Italia a un dipendente residente oltreconfine. Il documento rettifica la precedente Risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e chiarisce due punti chiave: da un lato, gli stipendi della Banca d'Italia non godono del regime speciale riservato ai dipendenti pubblici, perché l'istituto non è assimilabile allo Stato o a un ente locale; dall'altro, senza un rientro quotidiano in Italia non si applica nemmeno il regime dei lavoratori frontalieri. Il risultato è una tassazione "spezzata": imposizione concorrente Italia-Francia per i giorni lavorati in sede, ed esclusiva in Francia per le giornate di lavoro agile.Il contribuente coinvolto ha trasferito la residenza fiscale e il centro degli interessi ...
Scritto da: redazione
Tra gli interventi contenuti nel Decreto Omnibus, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, trova spazio una modifica destinata ad avere un impatto concreto sulle attività commerciali e sugli operatori che certificano i corrispettivi mediante registratori telematici. Il legislatore introduce infatti una soglia di tolleranza che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui le differenze tra i pagamenti elettronici effettuati e quelli trasmessi telematicamente rimangano entro un limite fisiologico.L’obiettivo dell’intervento è quello di evitare che mere anomalie tecniche o disallineamenti di modesta entità possano dar luogo a contestazioni, distinguendo gli errori occasionali dalle violazioni realmente significative.L’integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettroniciLa novità si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione avviato dalla legge di Bilancio 2025, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 ha previsto la piena integrazione tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici e ...
Scritto da: redazione
Le imprese che partecipano al regime di adempimento collaborativo si trovano davanti a scadenze diverse a seconda di quando sono entrate nel regime. Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate, che dedica diversi quesiti della Parte Speciale al tema della certificazione e dell'attestazione di efficacia del Tax Control Framework (TCF), il sistema di controllo dei rischi fiscali aziendali.Due binari temporali, due platee diverseIl primo binario riguarda le imprese già ammesse al regime, o che avevano già presentato istanza di adesione, alla data del 18 gennaio 2024 (entrata in vigore della riforma).Per queste, il TCF era già stato validato dall'Agenzia in sede di ammissione: non serve quindi una certificazione ex novo, ma una attestazione di efficacia operativa, da acquisire entro il 31 dicembre 2026 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, con riferimento ai controlli svolti nel 2024 ...
Scritto da: redazione
La disciplina fiscale della correzione degli errori contabili ha assunto una nuova configurazione dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2025, applicabili alle rettifiche rilevate nei bilanci relativi all’esercizio 2025 e successivi. Uno dei profili più rilevanti riguarda l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare della procedura semplificata, ossia del meccanismo che consente di attribuire immediata rilevanza fiscale alle correzioni senza dover presentare dichiarazioni integrative riferite agli esercizi nei quali l’errore è stato originariamente commesso.Sul tema è intervenuta Assonime con la circolare n. 20 del 5 agosto 2026, offrendo un’ampia ricostruzione della nuova disciplina e soffermandosi su diversi aspetti interpretativi destinati ad avere un impatto concreto nella pratica professionale.La procedura semplificata non è aperta a tutte le impreseIl nuovo art. 83, comma 1-ter, del TUIR limita espressamente l’applicazione del regime agevolato ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale ...
Scritto da: redazione
L’evoluzione delle tecniche di produzione e di commercializzazione nel settore dell’agricoltura può presentare aspetti problematici soprattutto quando l’attività si trova sullo spartiacque in materia di imposizione come reddito agrario o come reddito di impresa delle “attività connesse”.Il problema è stato affrontato con la risposta a interpello 23.7.2026, n. 151, relativo ad un quesito proposto da una attività agricola che esercita l’attività:a) di allevamento agricolo;b) di produzione di elaborati alimentari, con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti; in misura, non prevalente, vengono acquistati capi vivi da terzi, che comunque sono macellati internamente;c) di realizzazione di prodotti crudi, pronti da cuocere, in cui la carne avicola costituisce “la componente principale del prodotto, mentre gli ingredienti secondari (formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi), acquistati da terzi, hanno funzione meramente accessoria”.A completamento, l’istante segnalava che l’attività di manipolazione e trasformazione della carne ...