Separazione giudiziale e gratuito patrocinio: quando si può avere

Autore: redazione
20 Gennaio 2022

Le Entrate con Risposta a interpello n 31 del 19 gennaio 2022 chiariscono un caso di separazione giudiziale e gratuito patrocinio.

La contribuente che intende separarsi chiedendo il gratuito patrocinio è disoccupata e non è proprietaria nè di immobili nè mobili registrati; il coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza ed è anche l'intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legge n. 4 del 2019.

Il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l'Istante che dichiara di "beneficiare" del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. 

Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, spiega l'agenzia, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

Gratuito patrocinio: quando si può richiedere

L'agenzia ricorda che il patrocinio per i non abbienti cd. "gratuito patrocinio" è previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (di seguito "Testo unico spese di giustizia"). 

Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68. 

Si stabilisce inoltre che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

Inoltre si prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione pertanto, ai fini dell'applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al citato articolo 76, comma 4, del Testo unico spese di giustizia (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 20545 del 29 settembre 2020).

Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 

Reddito di cittadinanza e computo nel reddito valido ai fini del gratuito patrocinio

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale beneficio consiste in un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l'inclusione sociale. 

Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 4 del 2019, il reddito di cittadinanza è riconosciuto "ai nuclei familiari", al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la condizione economica rilevante per l'erogazione del sussidio. 

L'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 4 del 2019 prevede, inoltre, la possibilità di erogare il reddito di cittadinanza suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare e che tale disposizione è stata recentemente attuata con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 aprile 2021. 

Ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto 30 aprile 2021, se è richiesta l'erogazione suddivisa del reddito di cittadinanza, vengono emesse più carte, corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte. Tali disposizioni consentono, quindi, di individuare la quota del reddito di cittadinanza di pertinenza di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare. 

Con specifico riferimento al quesito posto dall'Istante da quanto emerge dall'istanza, il predetto coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l'intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legge n. 4 del 2019. 

Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l'Istante che dichiara di "beneficiare" del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. 

Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.