Riduzione accise carburanti: valida fino all’8 luglio

Autore: redazione
10 Giugno 2022

Con Circolare n 23 dell'8 giugno le Dogane hanno riepilogato la vigenza della riduzione delle accise sui carburanti fino all'8 luglio prossimo secondo quanto stabilito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022 che ha confermato la vigenza delle aliquote di accisa sotto specificate a decorrere dal 3 maggio 2022

  • benzina: euro 478,40 per mille litri; 
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri; 
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi.  

Lo stesso art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022, sempre a decorrere dal 3 maggio e fino all’8 luglio 2022, ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un’ulteriore aliquota di accisa di cui si riporta la variazione intervenuta:

  • gas naturale usato per autotrazione: da euro 0,00331 per metro cubo ad euro zero per metro cubo.

Di tale aliquota si dovrà tener conto in sede di liquidazione dell’accisa nelle fatturazioni relative ai quantitativi di gas naturale per uso autotrazione forniti nel predetto arco temporale. 

Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore fino all’8 luglio 2022.

Inoltre la circolare ricorda che l’art. 1-bis, comma 3, fissa l’obbligo per:

  • gli esercenti depositi commerciali 
  • nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti 

di trasmettere al competente Ufficio delle dogane, tramite PEC ovvero per via telematica, entro il 15 luglio 2022, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022.  

Infine, cessato il periodo di specifica efficacia, le dogane non trova più applicazione l’adempimento in virtù del quale i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali erano tenuti a riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici ivi indicati.