Fotovoltaico strutture turistiche e termali: nuove semplificazioni

Autore: redazione
16 Settembre 2022

In data 13 settembre 2022, con 182 voti favorevoli, nessun voto contrario e 21 astensioni, il Senato ha approvato con modifiche il ddl n. 2685 di conversione del Decreto Aiuti bis (decreto-legge n. 115), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, ed entrato in vigore il 10 agosto 2022. Ora l'Iter prosegue alla Camera.

Diverse le novità approvate con emendamenti dal Senato.

In merito agli impianti fotovoltaici, con l’articolo 11, comma 4-bis (che modifica l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022), si prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’aticolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi

L’articolo 11, comma 4-bis modifica l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, che stabilisce in via transitoria un regime semplificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Già oggi la norma prevede che, fino al 16 luglio 2024 (ossia nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2022) in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, possano essere realizzati previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011, impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

La procedura prevista dal citato articolo 6-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2011, ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenti al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. 

La norma vigente prevede, tuttavia, che a tale procedura non si possa far ricorso qualora le aree interessate siano situate in centri storici o siano soggette a tutela.

La modifica prevista in Senato, prevede che nelle aree situate nei centri storici o soggette a tutela sia comunque ammessa la realizzazione dei suddetti impianti previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata, a condizione che quest’ultima sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.