Buono fiere: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Autore: redazione
10 Ottobre 2022

Con Decreto Direttoriale del 7 ottobre vengono approvati gli elenchi dei beneficiari del buono fiere.

In particolare, è approvato l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all’articolo 25- bis del decreto-legge n. 50 del 2022 con indicazione del relativo importo. 

Nell’allegato 2 è riportato l’elenco dei soggetti che, tenuto conto delle risorse disponibili per l’intervento, non risultano finanziabili. 

Accedi al sito MISE per scaricare gli allegati

Ricordiamo che con decreto direttoriale MISE del 9 settembre, visto l'esaurimento delle risorse era disposta con effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, noto come buono fiere.  Le domande si potevano presentare a partire dalle ore 10 del 9 settembre 2022. 

In particolare, le imprese con sede sul territorio nazionale hanno potuto prenotare il buono fiere, l'incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia: SCARICA QUI IL Decreto 4 agosto 2022.

Il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro.

Ricordiamo come funziona l'agevolazione.

Buono fiere: che cosa è

Il DL Aiuti pubblicato in GU n 164 del 15 luglio 2022 con l’articolo 25-bis ha disposto che alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. 

Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.

Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, previa presentazione di una richiesta, anche essa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economicoovvero dal soggetto attuatore. 

Per sciogliere eventuali dubbi clicca qui per la sezione delle FAQ sul Buono fiere

Buono fiere: le spese ammissibili

Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;

  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Buono fiere: presenta la domanda

Dalle ore 10 del 9 settembre 2022 le imprese aventi i requisiti hanno presentato domanda per il Buono fiere.

SCARICA QUI IL FAC SIMILE 

Si precisa che all’atto della presentazione della richiesta ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. 

Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma in cui attesta: 

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 

b) di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1; 

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1; 

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; 

f) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; 

g) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo; 

h) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo. 

i) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo. 

Visita qui il sito MISE alla pagina dedicata al Buono Fiere per ulteriori informazioni

Buono fiere: come viene erogato

A seguito della ricezione della richiesta il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore secondo periodo, rilascia il buono mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente. 

Entro la data di scadenza del buono ossia il 30 novembre 2022, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

Scarica qui l'elenco dei beneficiari con i relativi importi

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. 

All’istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi.

In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso. 

Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste entro il 31 dicembre 2022 sul conto corrente comunicato dal beneficiario.