Decreto prezzi: cosa fare se manca una voce di costo nel prezzario?

Autore: redazione
18 Aprile 2022

Da oggi 15 aprile 2022 è in vigore il DM prezzi (Decreto ministeriale del 14 febbraio 2022) recante "Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” 

Il MITE in data 12 aprile 2022 ha pubblicato sul sito dell'ENEA 6 risposte a faq (scarica qui il file pdf) sul nuovo prezziario con importanti chiarimenti.

In particolare è stato chiesto se in mancanza di una voce di costo nel prezzario sia possibile per il tecnico abilitato presentare il “nuovo prezzo”.

Il MITE ha specificato che è possibile e il “nuovo prezzo” deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. 

Viene chiarito che il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”).

Tale relazione dovrà indicare:

  • le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari,
  • tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari 
  • o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti. 

Si ricorda che molti prezzari regionali forniscono indicazioni analitiche sulle modalità di determinazione dei nuovi prezzi.